Pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.
Ricordiamo che il Decreto Carburanti conteneva misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
In particolare, sono state previste misure per l'autotrasporto le cui regole operative vanno ora in GU, vediamo i dettagli.
Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè
Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.
Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio
In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
I contributi finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono riconosciuti alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Bonus autotrasporto 2026: in attesa della data per le domande
Il decreto 23 maggio prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
- predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura,
- della determinazione del contributo concedibile,
- nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo contributo sotto forma di credito d'imposta.
Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese beneficiarie nonche' le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti
L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi indicati nell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e' stato acquistato.
La piattaforma informatica di cui al comma 2 è gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate
Il riconoscimento alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse.
